Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. 
Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

Le Fasce Demografiche

Il sistema elettorale prevede una suddivisione del territorio in fasce demografiche omogenee. 
A ciascuna fascia demografica corrisponderà una scheda elettorale di colore diverso.

Per la Provincia di Treviso le fasce risultano così definite:

  • "Scheda Azzurra" Fascia A: comuni fino a 3.000 abitanti
  • "Scheda Arancio" Fascia B: comuni da 3.001 a 5.000 abitanti
  • "Scheda Grigia" Fascia C: comuni da 5.001 a 10.000 abitanti
  • "Scheda Rossa" Fascia D: comuni da 10.001 a 30.000 abitanti
  • "Scheda Verde" Fascia E: comuni da 30.001 a 100.000 abitanti

Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune, ogni elettore riceverà scheda di colore diverso ed esprimerà, pertanto un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.

La scheda riporta a stampa nome e cognome dei candidati. L'elettore appone un segno di voto sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

E’ eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità è eletto il più giovane di età.

Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio Comune, ogni elettore riceverà scheda di colore diverso.
La scheda riporta a stampa solo i contrassegni delle liste con uno spazio vuoto per l'espressione della preferenza.

Ciascun elettore esprime, nell'apposita riga della scheda, un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

Sono eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale.

A parità di cifra individuale ponderata è eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane.