Il procedimento elettorale è avviato per l'elezione del Presidente della Provincia di Treviso e del Consiglio provinciale. 
Il Presidente è eletto con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.
Dura in carica 4 anni e decade in caso di cessazione dalla carica di Sindaco;

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia.

L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con voto ponderato legato alla fascia demografica dei Comuni (*).
E' eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti su base ponderata (*). A parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. (*) il voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014    
Il Consiglio provinciale è composto, per il nostro territorio (*), dal Presidente della Provincia e da 16 componenti e dura in carica 2 anni. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale; è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni (**), sulla base di liste che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto;

Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci dei Comuni della provincia e i Consiglieri comunali in carica ai sensi dell'art. 1, commi 79 e 80 Legge n. 56/2014 come modificato dalla L. 114/2014; (*) nelle Province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti, secondo ultimo censimento ufficiale della popolazione del 9 ottobre 2011.(**) il voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014.